Statuto

Di seguito lo statuto integrale dell'associazione Vento in Poppa – Yacht Club Parma.

Articolo 1

Denominazione

1.1 A norma dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36, 37, 38 del c.c è costituita un'associazione sportiva dilettantistica, apolitica, senza finalità di lucro, denominata "VENTO IN POPPA – YACHT CLUB", con sede in Parma (PR), Via Bixio 75, presso l'abitazione del sig. Audisio Leonardo.

Articolo 2

Durata

2.1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio – sportive, con particolare riferimento alla vela, sviluppando principalmente l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.  Si propone altresì di avvicinare e sensibilizzare i soci ai problemi inerenti la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente marino ed offre la propria collaborazione alle associazioni a tale scopo deputate.

3.2 Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative e di prevenzione sanitaria.

3.3 L' Associazione può promuovere ed organizzare iniziative, servizi, fiere ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale d'intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti d'interesse al fine di favorire forme d'acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

3.4 Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie, o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.

3.5 Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale dello sport e del tempo libero.

3.6 L'Associazione s'impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

3.7 L' Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti della Federazione italiana Vela e delle altre federazioni alle quali sarà eventualmente affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3.8 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo la nomina del Collegio dei Revisori che se non soci avranno diritto al compenso per la carica ricoperta, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
 

Articolo 4

Patrimonio ed entrate

4.1 Il Patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'associazione.

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote di ammissione;
b) dai contributi periodici dei soci;
c) da eventuali liberalità di soci e non soci;
d) dai proventi delle varie manifestazioni e da quant'altro concorra all'incremento dell'attivo sociale;
e) da eventuali quote annue determinate dal Consiglio Direttivo;
f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
g) dagli introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative o dalle partecipazioni ad esse.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell' associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
 

Articolo 5

Soci

5.1 L'associazione sportiva dilettantistica "VENTO IN POPPA – YACHT CLUB" è composto dalle seguenti categorie di soci:

a) Fondatori;
b) Ordinari;
c) Onorari.

Assumono la qualifica di soci fondatori tutti quei soci che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che, per chiara fama o per meriti speciali acquisiti tanto in campo sportivo quanto nella vita civile, rechino lustro al Club. Tali soci partecipano a tutte le attività sociali ma non alle assemblee, e sono esenti dal pagamento della quota d' iscrizione e del contributo.

Possono essere soci ordinari tutte le persone di età non inferiore ai 18 anni e che ne facciano richiesta, dichiarando esplicitamente di accettare il presente statuto e di assumere ogni obbligo conseguente.

L'ammissione avverrà con voto del Consiglio Direttivo secondo le forme dallo stesso stabilite.

Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell'ambito dei soci ordinari, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni o a impedimenti provvisori, differenziando eventualmente il contributo periodico.

5.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un' irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi ad ogni forma di illecito sportivo o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione.

5.3 Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo appositamente predisposto.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

5.4 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno un anno e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5.5 I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
qualora in qualche modo rechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni, verranno determinate dal Consiglio Direttivo e notificato all'Assemblea a puro titolo informativo , oltre che al socio espulso. I soci espulsi non potranno richiedere l'ammissione.

La quota sociale ed il relativo contributo associativo sono intrasmissibili a qualunque titolo e non sono rivalutabili.

5.6 La qualità di socio si perde per decesso e per dimissioni.

Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata prima della scadenza dell'anno sociale, altrimenti le obbligazioni s'intendono ferme per tutto l'anno in corso.
 

Articolo 6

Diritti dei soci

6.1 Tutti i soci dell'associazione sportiva dilettantistica "VENTO IN POPPA – YACHT CLUB" hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
b) usufruire delle attrezzature, degli impianti e dotazioni sociali nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 

Articolo 7

Responsabilità dei soci

7.1 La responsabilità dei soci è limitata ai pagamenti delle quote annuali, restando ogni altra responsabilità personale se non espressamente e volontariamente sottoscritta.

7.2 L'appartenenza all'associazione non implica alcuna responsabilità da parte dell'associazione per incidenti di qualsiasi specie che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale, o nelle sue pertinenze, o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali.
 

Articolo 8

Doveri dei soci

8.1 Tutti i soci dell'associazione sportiva dilettantistica "VENTO IN POPPA – YACHT CLUB" devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno e hanno il dovere di:

a) osservare lo statuto e le delibere degli organi sociali;
b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deliberate dagli organi sociali competenti, nonché ogni altra somma o qualsiasi titolo dovuto all'associazione per fatto del socio.
 

Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1 Gli organi sociali sono:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);

Articolo 10

Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea organo sovrano dell'Associazione è composta da tutti i soci in regola con i versamenti e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e non sono ammesse deleghe.

10.2 L'Assemblea:

  • approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e d'investimenti e di eventuali investimenti straordinari;
  • approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
  • decide l'importo della quota associativa annuale;
  • delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
  • decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei Conti (qualora eletti);
  • apporta le modifiche dello Statuto;
  • alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell' Associazione sportiva.

10.3 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci.

10.4 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

10.5 La seconda convocazione dell'Assemblea può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

10.6 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta l'anno; in via Straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti espressa all'unanimità.  In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

10.7 L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 10 giorni prima mediante posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

10.8 L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

10.9 Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
 

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea.

11.2 I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio se non nominato dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

11.3 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

11.4 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di parità la deliberazione s'intende respinta.

11.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti. I presenti nominano un segretario per la redazione dei verbali.

11.6 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario nominato. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 

Articolo 12

Convocazione del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
 

Articolo 13

Compiti del Consiglio Direttivo

13.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso, sulla radiazione e l'espulsione dei soci stessi;
b) redigere il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
h) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
 

Articolo 14

Il Presidente

14.1 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

14.2 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

14.3 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
 

Articolo 15

Il Segretario e il Tesoriere

15.1 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, e nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri; il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
 

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 I Soci, qualora semplicemente lo ritengano opportuno, nominano un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non soci.

16.2 I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio, se non nominato dall'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile, gestionale e amministrativo dell'Associazione.

16.4 Qualora fossero eletti membri del Collegio non soci gli stessi hanno diritto ad un compenso.
 

Articolo 17

Anno sociale ed esercizio finanziario

17.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
 

Articolo 18

Il Rendiconto

18.1 Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico – finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico - finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

18.2 Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Deve inoltre indicare le entrate e le uscite finanziarie dell'Associazione così come avvenute nel corso dell'anno e deve evidenziare la situazione della Cassa e dei c/c bancari con i relativi saldi.
 

Articolo 19

Fondo comune

19.1 Il fondo comune é indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o libertà che pervenissero dall'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali avanzi di gestione.  Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

19.2 In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 

Articolo 20

Sezioni

20.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
 

Articolo 21

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

21.1 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
 

Articolo 22

Clausola Compromissoria

22.1 I provvedimenti adottati dagli organi e dall'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.
 

Articolo 23

Scioglimento

23.1 Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾  (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

23.2 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

Articolo 24

Norma finale

24.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.